Il deposito del prezzo sul conto “dedicato” del notaio.

Il deposito del prezzo sul conto “dedicato” del notaio.

È possibile depositare, a richiesta di una delle parti, su un apposito conto dello studio notarile, appellato come “dedicato” perché non attingibile da eventuali creditori, tutto o parte del prezzo di una vendita oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del perfezionamento di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. Si tratta di un importante strumento a protezione dell’acquirente, che in questo modo può procedere ad effettuare un acquisto senza rischiare i propri soldi che sono garantiti e al sicuro sul conto del notaio.

Ma, prima di tutto… gli effetti della trascrizione

Per comprendere i possibili vantaggi del “deposito presso” vanno chiariti gli effetti della trascrizione. Nel nostro sistema la sicurezza e la certezza della circolazione dei beni immobili è regolata da un elemento formale ancorato ad un dato temporale: tra due soggetti che pretendono di vantare un diritto su un bene immobile prevale chi ottiene per primo a proprio favore la trascrizione dell’atto che gli conferisce il diritto stesso presso i Pubblici Registri Immobiliari. Se Tizio acquista un immobile, il notaio deve trascriverlo. Se tra il giorno di stipula dell’atto e la data della trascrizione di esso nei Registri Immobiliari viene trascritto o iscritto un atto o un provvedimento a carico dello stesso immobile, la precedenza cronologica di questa trascrizione determina anche la sua prevalenza. Insomma: vince chi per primo ottiene la trascrizione dell’atto in proprio favore. Ecco perché il “deposito prezzo” è utile in ogni tipo di acquisto immobiliare.

Come funziona? Quando serve il “deposito del prezzo”?

La legge prevede espressamente l’obbligo a carico del notaio di aprire un conto corrente “dedicato” per gestire in modo sicuro e trasparente le somme ricevute in deposito. Quando si domanda al professionista di ricevere in deposito in tutto o in parte il prezzo di una compravendita e di versarlo sul conto dedicato, lo svincolo della somma alla parte venditrice interviene solo dopo aver trascritto l’atto nei Pubblici Registri Immobiliari e dopo aver verificato che non ci siano formalità pregiudizievoli successive alla stipula. Il meccanismo può essere utilizzato anche per estinguere debiti già esistenti (es: ipoteca sulla casa da acquistare) ovvero per pagare altri oneri (spese condominiali scadute, competenze per mediazione, etc.). In questo modo il risultato economico dell’acquirente è messo al riparo da qualsiasi rischio. I notai di “Officina notarile” offrono questo servizio per proteggere i propri clienti.

Conferire l’incarico al notaio

L’attività di deposito prezzo si accompagna al conferimento di uno specifico incarico al professionista. Occorre infatti che siano definiti tempi e modalità operative, i doveri del notaio e le conseguenze scaturenti dalla eventuale constatazione dell’esistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli a carico dell’immobile acquistato ed eseguite pima della trascrizione dell’atto di compravendita stipulato (si pensi ad azioni esecutive di creditori del venditore che abbiano iscritto ipoteche giudiziali o trascritto un pignoramento, al promovimento di azioni civili contro la parte venditrice che diano luogo alla trascrizione di domande giudiziali). Una volta trascritto l’atto, invece, le trascrizioni o iscrizioni successive non saranno più in grado di nuocere all’acquisto effettuato.

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