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Costituire una società: quale tipo scegliere?

Quanto si vuole iniziare un’attività imprenditoriale, uno dei momenti determinanti è sicuramente la scelta del tipo di società da adottare, scelta destinata a ripercuotersi su tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e fiscali.
Per questo motivo non è possibile determinare a priori ed in modo assoluto quale tipo di società sia migliore tra le diverse forme previste dal nostro ordinamento giuridico, poiché ogni caso è differente e necessita un attento studio.
Ma iniziamo per gradi: questo è il primo di una serie di contributi dedicati all’argomento.

Quali tipologie di società esistono in Italia?

 

Nel nostro ordinamento, la principale distinzione è tra società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni).I fattori sui quali orientare la scelta sono molteplici, ad esempio:

• se si vuole beneficiare della responsabilità limitata;
• il numero di persone coinvolte nel progetto;
• il ruolo che le persone svolgeranno nell’attività sociale (soci c.d. “amministratori” o “di capitali”),
• la tipologia di attività svolta;
• il volume di affari che verrà gestito,
• gli accordi eventualmente presi tra i soci;
• la capacità iniziale di conferire denaro e/o beni in società;
• le esigenze di eventuali investitori;
• le prospettive di crescita dell’attività d’impresa;
• ed altre diverse variabili che rendono questa decisione alquanto delicata.

Iniziamo ad esaminare il primo tra i fattori che abbiamo elencato.

Cosa si intende per “beneficio della responsabilità limitata”?

 

Nelle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) non vi è una piena separazione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. La responsabilità per i debiti sociali, infatti, può ricadere anche sui soci, che ne rispondono in modo illimitato, personale e solidale nel caso in cui la società non sia in grado di adempiere alle obbligazioni sociali. Si fa eccezione per i soci accomandanti nella società in accomandita semplice, ma alla precisa condizione che non si siano occupati concretamente della attività della società.

Viceversa, le società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni) hanno una autonoma “personalità giuridica”, e sono soggetti dotati di una “autonomia patrimoniale perfetta”. Questo vuol dire che i singoli soci non possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale per gli eventuali debiti sociali. É soltanto la società che deve provvedere a pagare i debiti sociali e far fronte alle relative obbligazioni. In mancanza i creditori non possono aggredire il patrimonio personale dei soci che rimangono così salvaguardati da rischi.

In sintesi, il socio rischia soltanto di perdere quanto conferito, quindi nei soli limiti della sua partecipazione, mentre si trasferisce il rischio di impresa sulla società. Vero è che, in numerosi casi, le Banche poi non fanno credito alla società se non alla precisa condizione che i soci garantiscano il debito con una fideiussione personale, in questo modo vanificando il beneficio che abbiamo descritto.

Nel prossimo intervento vi parleremo degli altri aspetti importanti che abbiamo elencato nella parte iniziale di questo articolo.

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